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Sez. 1, Sentenza n. 11489 del 23/05/2014 (Rv. 631633 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Cessazione dell'obbligo di mantenimento - Sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni - Decorrenza - Dalla domanda di revisione delle condizioni di divorzio - Ripetibilità delle somme riscosse dall'altro genitore nel corso del procedimento - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631633-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

In tema di mantenimento della prole, l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato a quello beneficiario, nel periodo intercorrente tra la data della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato soggetti autosufficienti in un periodo, in cui, stante la pendenza della controversia, era noto il rischio restitutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 445, Cod. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 98 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)