Sez. 3, Ordinanza n. 9328 del 13/04/2026 (Rv. 677589-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Natura - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
La sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ha una natura esclusivamente "rescindente" potendo accertare e dichiarare l'eventuale nullità degli atti di parte o la legittimità o illegittimità degli atti del giudice dell'esecuzione - con conseguente loro conferma o revoca - ma non modificarli o sostituirli, restando sempre riservata al giudice
dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)