Sez. 3, Ordinanza n. 18230 del 06/06/2026 (Rv. 679075-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Natura meramente rescindente - Finalità di rimozione dell'atto viziato - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione e del giudice dell'esecuzione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi, quale quello di assegnazione delle somme pignorate, spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)