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Sez. 2, Sentenza n. 621 del 11/02/1977 (Rv. 384183 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE - FUNZIONE - SOSTA TEMPORANEA DI VEICOLI - LICEITA - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - MODIFICAZIONE A MAGGIORANZA - DIVIETO DI SOSTA - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384183-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE - FUNZIONE - SOSTA TEMPORANEA DI VEICOLI - LICEITA - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - MODIFICAZIONE A MAGGIORANZA - DIVIETO DI SOSTA - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Tra le destinazioni accessorie del cortile condominiale, la cui funzione principale e quella di dare aria e luce alle varie unita immobiliari, rientra quella di consentire ai condomini l'accesso a piedi o con veicoli alle loro proprieta, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonche la sosta anche temporanea dei veicoli stessi. Deve pertanto ritenersi nulla, in quanto lesiva del diritto di comproprieta, la deliberazione approvata a maggioranza dall'assemblea dei condomini, la quale modificando il regolamento di condominio, interdica ad un condomino la sosta dei veicoli dinanzi alla porta del suo fondaco - che si apre nel cortile comune - al fine di effettuare le operazioni di carico e di scarico delle merci, qualora risulti che l'uso della cosa comune da parte di quel condomino non abbia mutato la destinazione normale della stessa, ne abbia compresso il pari diritto degli altri condomini. (V 2180/74, mass n 370537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117 com. 1, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)