Sez. 2, Sentenza n. 2180 del 19/07/1974 (Rv. 370537 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - FONDAMENTO - CORTILE COMPRESO TRA EDIFICI LIMITROFI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - APPLICABILITA DI DETTA PRESUNZIONE - CONDIZIONI - OBIETTIVA DESTINAZIONE DEL CORTILE A DARE LUCE ED ARIA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - FONDAMENTO - CORTILE COMPRESO TRA EDIFICI LIMITROFI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - APPLICABILITA DI DETTA PRESUNZIONE - CONDIZIONI - OBIETTIVA DESTINAZIONE DEL CORTILE A DARE LUCE ED ARIA.*
La presunzione di comunione del cortile stabilita dall'art 1117 n 1 cod civ trae la sua ratio dalla obiettiva destinazione del cortile stesso a servizio ed utilita degli edifici circostanti, dei quali esso puo considerarsi un accessorio. Tale presunzione, prevista per il caso tipico di un unico edificio in proprieta separata per piani o per porzioni di piani, e applicabile, per analogia, anche al caso in cui si tratti di cortile compreso tra edifici limitrofi appartenenti a proprietari diversi. A questo fine, giuridicamente rilevante e la destinazione obiettiva del cortile di dare aria e luce ai vari appartamenti o piani dei suddetti edifici, giacche questa e la destinazione principale e prevalente del cortile, mentre le altre destinazioni, tra le quali quella di consentire l'accesso alle varie unita immobiliari, sono meramente secondarie, accessorie e sussidiarie. (Conf sulla prima parte, 2741'72, mass n 360419; (Conf sulla prima parte, 950'70, mass n 346397; (Conf sulla prima parte, 2933'69, mass n 342784; (Conf sulla seconda parte, 2073'72, mass n 359275; (Conf sulla seconda parte, 1351'68, mass n 332951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)