Sez. 6, Sentenza n. 18505 del 04/03/2010 Cc. (dep. 15/05/2010) Rv. 247001 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA | D.M. di estradizione - Nuova domanda di estradizione presentata dallo Stato estero a seguito del mutamento del titolo da esecutivo in processuale - Richiesta formulata dal Ministro della giustizia "ex" art. 703 cod. proc. pen. - Revoca implicita del precedente decreto di estradizione - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA
In tema di estradizione per l'estero, concessa sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, quando lo Stato richiedente presenti una nuova domanda in conseguenza del mutamento del titolo dell'estradizione (da esecutiva in processuale), la nuova richiesta formulata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen. costituisce una revoca implicita, per "facta concludentia", del decreto di estradizione precedentemente adottato, avendo tale richiesta un contenuto del tutto incompatibile con quello del primo provvedimento. (Fattispecie relativa ad una nuova domanda di estradizione avanzata dalle autorità albanesi a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del soggetto estradato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)