diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8812 del 25/02/2011 Cc. (dep. 04/03/2011) Rv. 249640 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA | Rigetto di precedente domanda estradizionale - Preclusione derivante dall'art. 707 cod. proc. pen. - Insussistenza - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249640-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA

In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'estradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando la precedente decisione abbia definito questioni in rito o di natura pregiudiziale, senza deliberare sul merito della richiesta. (Fattispecie in cui la Corte d'appello aveva precedentemente rigettato una domanda estradizionale avanzata dalle autorità albanesi, per la mancanza del provvedimento custodiale e la non esecutività della sentenza di primo grado, impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria albanese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 707, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)