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Sez. 1, Sentenza n. 8421 del 21/06/2000 (Rv. 537861 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Appaltatore - Subappalto non autorizzato - Appaltante - Sospensione del pagamento - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537861-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di appalto di opere pubbliche, la violazione, da parte dell'appaltatore, dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F - che vieta il subappalto, anche solo parziale dell'opera assunta, senza autorizzazione dell'Autorità committente - e dell'art. 21, comma terzo della legge n. 726 del 1982 - che attribuisce, per il caso di subappalto non autorizzato, alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto - legittima la sospensione dei pagamenti da parte dell'appaltatore in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno anche in caso di ultimazione dell'opera (in applicazione di tale principio, nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda dell'appaltatore - che aveva subappaltato i lavori senza autorizzazione ad altra impresa, poi fallita, i cui dipendenti avevano agito nei confronti dell'appaltante - di pagamento degli interessi moratori per ritardo nel pagamento).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 12/10/1982 num. 726 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)