Sez. 1, Sentenza n. 4215 del 06/04/1992 (Rv. 476632 - 01)
Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere | Appalto di opere pubbliche - Appaltatore - Concessione in subappalto dell'opera assunta senza autorizzazione dell'autorità committente - Risarcimento del danno - Condanna generica - Ammissibilità - Approvazione del collaudo favorevole - Irrilevanza.
Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere
Per la pronunzia di condanna generica è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno, costituendo la detta pronuncia una mera "declaratoria iuris", da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura che alla concreta sussistenza del danno. Ne consegue che, in tema di appalto di opere pubbliche, la violazione, da parte dell'appaltatore, dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F - che vieta il subappalto, anche solo parziale dell'opera assunta, senza autorizzazione dell'Autorità committente - è circostanza idonea a fondare la suddetta condanna dell'appaltatore medesimo, in quanto idonea a realizzare la condotta colposa o di mala fede, che rileva come fatto potenzialmente produttivo di danno anche in caso di approvazione del collaudo favorevole, la cui sopravvenienza non elide la responsabilità dell'autore di tale condotta per difetto di costruzione dell'opera o per operatività della garanzia per vizi non riconoscibili in sede di verifica o taciuti in mala fede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)