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Sez. 2, Sentenza n. 2062 del 23/07/1962 (Rv. 253205 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DI PARTE NOTEVOLE DELLA RETRIBUZIONE - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1962-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253205-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DI PARTE NOTEVOLE DELLA RETRIBUZIONE - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA.*

Il mancato pagamento di una parte notevole della retribuzione salariale, nonostante le diffide e richieste, integra una giusta causa di recesso dal rapporto d'impiego. (Conf 1409/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)