Sez. 2, Sentenza n. 22835 del 14/08/2024 (Rv. 672178-02)
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Esercizio abusivo di servitù - Accertamento del danno - Specifica attività probatoria - Necessità - Esclusione - Liquidazione equitativa - Ammissibilità. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere. SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE - In genere.
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.
Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)