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Sez. L, Sentenza n. 2507 del 10/03/1987 (Rv. 451654 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIE INTERMITTENTI - COMPORTO PER SOMMATORIA NON PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE IN VIA EQUITATIVA - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451654-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIE INTERMITTENTI - COMPORTO PER SOMMATORIA NON PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE IN VIA EQUITATIVA - CRITERI - FATTISPECIE.*

In tema di eccessiva morbilità, ove manchino norme contrattuali disciplinanti il comporto nel caso di fenomeni morbosi reiterati ed intermittenti (ipotesi che ricade nella disciplina speciale dettata dall'art. 2110 cod. civ. per la malattia del lavoratore subordinato, e non già nella generale disciplina del giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966) deve farsi ricorso, come estrema ratio, all'equità per operare quel bilanciamento di interessi contrapposti, prioritariamente rimesso alle parti sindacali, ma che queste abbiano omesso di effettuare; in tale attività di integrazione della normativa contrattuale il giudice del merito può far riferimento come termine cosiddetto interno (numero massimo di giornate in cui il lavoratore può assentarsi per malattia) al comporto secco previsto per la malattia unica e come termine cosiddetto esterno (periodo in cui debbono essere sommate le giornate di assenza per malattia) alla normale durata (triennale) di vigenza del contratto collettivo, computando in ogni caso come giorni di malattia quelli non lavorativi che vi ricadono dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso - salva la prova contraria da parte del lavoratore. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, nel determinare secondo equità il comporto per sommatoria aveva erroneamente fatto riferimento, quanto al termine interno, al comporto previsto per l'ipotesi della ricaduta nella stessa malattia, anziché al comporto secco, quale previsto dall'art. 19 CCNL 15 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 15/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)