diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4530 del 08/07/1988 (Rv. 459466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUCCESSIONE DI VARI EPISODI DI MALATTIA DEL LAVORATORE NEL MAGGIOR ARCO DI TEMPO STABILITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN UNICO GENERICO PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - CONDIZIONI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUCCESSIONE DI VARI EPISODI DI MALATTIA DEL LAVORATORE NEL MAGGIOR ARCO DI TEMPO STABILITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN UNICO GENERICO PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - CONDIZIONI - CRITERI.*

Ai fini della Determinazione del comporto nel caso di successione di vari episodi di malattia del lavoratore nel maggior arco di tempo stabilito (esplicitamente od implicitamente) dal contratto collettivo, il giudice del merito, ove la clausola contrattuale non preveda espressamente la detta ipotesi ma si limiti ad indicare genericamente il periodo di comporto come unico, deve in primo luogo accertare - in Sede di interpretazione del contratto - se la comune intenzione delle parti sia stata quella di trattare indifferentemente e regolare con la stessa misura sia la durata massima di un unico episodio morboso che quella (per sommatoria) di vari episodi. Solo quando tale indagine abbia avuto esito negativo, sicché sia impossibile applicare direttamente il parametro contrattuale all'ipotesi particolare, e manchino altresì Usi in materia, il giudice deve regolare autonomamente secondo equità il caso controverso a norma dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., tenendo conto delle concrete caratteristiche che differenziano (negli aspetti sia oggettivi aziendali che soggettivi) la situazione determinata dall'unico episodio continuativo di malattia da quella determinata da più brevi episodi succedutisi per intervalli. (V 2507/87, mass n 451654; (V 1092/87, mass n 450653; (V 217/87, mass n 449985; (V 4328/83, mass n 429232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)