Sez. 5, Sentenza n. 3952 del 18/02/1992 Ud. (dep. 03/04/1992) Rv. 189816 - 01
Reato - Circostanze - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte | Valutazione delle circostanze aggravanti - Modifiche apportate all'art. 59 cod. pen. dalla L. n. 19 del 1990 - Aggravanti successive alla condotta - Criteri di valutazione - Sono quelli della "previsione" o "prevedibilità" del fatto.
Reato - Circostanze - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Il nuovo sistema di valutazione delle circostanze aggravanti, introdotto dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, che ha modificato il disposto dell'art. 59 cod. pen., riguarda tutte le circostanze aggravanti e quindi non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che grammaticalmente si può parlare di "conoscenza" o di "ignoranza per colpa" in relazione a dato già esistente e non a quello che viene ad essere integrato in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la "conoscenza" o "ignoranza per colpa" significhino "previsione" o "prevedibilità" del fatto-circostanza aggravante.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)