Sez. 5, Sentenza n. 38530 del 03/06/2009 Ud. (dep. 02/10/2009) Rv. 245144 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.,, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi, peraltro, una radicale diversità tra l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.,, tanto più quando non risulta che sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)