Sez. 5, Sentenza n. 43367 del 24/09/2008 Ud. (dep. 20/11/2008) Rv. 242186 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Cosiddetto "patteggiamento" in appello - Motivazione sul mancato proscioglimento "ex" art. 129 cod.proc.pen. - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Anche in sede di cosiddetto patteggiamento in appello, il giudice deve accertare l'insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen., ma a tal fine è sufficiente la motivazione consistente nella mera enunciazione di avere effettuato la relativa verifica, ove non consti né sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)