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Sez. 1, Sentenza n. 829 del 26/03/1974 (Rv. 368712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in relazione agli artt 3 e 24 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)