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Sez. 2, Sentenza n. 6112 del 25/06/1994 (Rv. 487195 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - In genere | Azione proposta dal detentore qualificato della cosa in virtù di contratto di locazione intercorso con il preteso spoliante - Accertamento del rapporto contrattuale - Onere probatorio -
Stato
decisa il 1994-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487195-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - In genere

Qualora un soggetto proponga azione di reintegrazione allegando la propria qualità di detentore qualificato della cosa in virtù di contratto di locazione intercorso con il preteso spoliante, il giudice del merito di fronte alla contestazione del convenuto non può ritenere irrilevante l'accertamento del rapporto contrattuale, ma deve accertare di quale tipo sia tale rapporto e se l'attività contestata rientri nell'ambito della detenzione derivante dallo stesso, ponendo l'onere della relativa prova a carico dell'attore ai sensi dell'art. 2697 comma prima cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)