Sez. 2, Sentenza n. 5555 del 17/06/1996 (Rv. 498123 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE | Conduttore - Contestazione di tale qualità da parte del convenuto con l'azione di spoglio - Accertamento della sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti - Necessità - Finalità - Onere probatorio.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE
La posizione latu sensu possessoria del soggetto che si qualifichi detentore non ha un'estensione oggettiva, autonoma e indipendente rispetto al vincolo obbligatorio dal quale essa deriva e che ne concreta e delimita il fondamento.Pertanto qualora un soggetto promuova azione di reintegrazione allegando la propria qualità di detentore qualificato della cosa in virtù di contratto di locazione intercorso con il preteso spoliante, il giudice di merito di fronte alla contestazione del convenuto non può ritenere irrilevante l'accertamento del rapporto contrattuale ma deve, necessariamente accertarne, al fine di decidere in ordine alla pretesa possessoria, la sussistenza, la validità, l'efficacia e le particolari connotazioni, ponendo l'onere della relativa prova a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 2697 comma primo cod.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)