Sez. 3, Sentenza n. 14810 del 04/09/2012 (Rv. 623603 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Omessa pronuncia sulla distrazione - Conseguenze - Facoltà del debitore di pagare l'intero debito nelle mani del creditore - Necessità - Pretesa del creditore di pagamento separato delle spese di lite nelle mani del proprio avvocato - Infondatezza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Nel caso in cui il giudice ometta di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte vittoriosa, il soccombente può legittimamente pagare l'intero proprio debito (per il capitale e per le spese di lite) nei confronti del creditore, né è consentito a quest'ultimo rifiutare il pagamento, pretendendo che il debitore versi separatamente le spese di lite al proprio avvocato (in applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da una compagnia di assicurazione nei confronti della vittima di un sinistro stradale, la quale aveva iniziato l'esecuzione dopo avere rifiutato l'assegno inviatole dalla società debitrice a saldo della sorte e delle spese che era stata condannata a pagare, pretendendo che l'assicuratore versasse le spese di lite direttamente al proprio avvocato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)