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Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008 (Rv. 605450 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Disciplina prevista dall'art. 93 cod. proc. civ. - Conseguenze - Configurabilità di una posizione debitoria diretta della parte soccombente nei confronti del difensore distrattario - Effetti - Intervenuto pagamento dei compensi da parte del cliente in favore del suo difensore riconosciuto distrattario - Conseguente legittimazione di tale parte al recupero delle somme pagate nei riguardi della controparte - Condizione - Preventiva revoca della dichiarazione di distrazione - Necessità - Mancanza di detta revoca - Legittimazione del solo difensore distrattario all'intimazione del precetto per le spese e gli onorari - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605450-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)