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Sez. U, Sentenza n. 1076 del 19/05/1967 (Rv. 327456 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO - ACCERTAMENTO DELL'AN E DEL QUANTUM - SCINDIBILITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA - BASE DEI COEFFICIENTI E DELLE DETRAZIONI - POSIZIONE DEL DANNEGGIATO - INTERESSE LEGITTIMO - MEZZI DI TUTELA.*
Stato
decisa il 1967-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327456-01

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO - ACCERTAMENTO DELL'AN E DEL QUANTUM - SCINDIBILITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA - BASE DEI COEFFICIENTI E DELLE DETRAZIONI - POSIZIONE DEL DANNEGGIATO - INTERESSE LEGITTIMO - MEZZI DI TUTELA.*

In materia di danni di guerra il provvedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo e unitario ed il relativo procedimento non puo essere scisso in una fase diretta all'accertamento dei presupposti del risarcimento ed in un'altra distinta avente ad oggetto la Determinazione della sua misura. In ordine alla Determinazione della somma base ed al corretto computo dei coefficienti e delle detrazioni di legge il danneggiato non ha un diritto soggettivo, ma soltanto un interesse legittimo, tutelabile in Sede amministrativa e, in Sede giurisdizionale, davanti agli organi della giustizia amministrativa. (Cfr. 2490-65, 990-64).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 968 art. 25 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 968 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)