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Sez. U, Sentenza n. 3377 del 12/12/1973 (Rv. 367307 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO PRIMA E DOPO LA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367307-01

GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO PRIMA E DOPO LA LIQUIDAZIONE.*

In materia di danni di guerra, sia la fase diretta all'accertamento delle condizioni dell'indennizzo sia quella diretta alla Determinazione quantitativa di questo, appartengono all'unitario processo amministrativo di liquidazione, fino all'esaurimento del quale il privato e portatore di un interesse legittimo (tutelabile in Sede amministrativa e, in via giurisdizionale, avanti agli organi della giustizia amministrativa) e non di un diritto soggettivo da far valere innanzi al giudice ordinario. Tale diritto sorge invece, dopo la definitiva liquidazione della somma da erogare ed ha per oggetto la percezione di questa. (V 2183/67, mass n 329341; 1076/67, mass n 327456; 2490/65).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 968 art. 25 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 968 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)