Sez. 3 - , Sentenza n. 3542 del 10/02/2017 (Rv. 642858 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere – Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Prognosi in ordine all’integrale conferma della sentenza impugnata – Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)