Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017 (Rv. 645149 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Condanna del ricorrente incidentale al pagamento del doppio del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)