Sez. 1, Sentenza n. 2339 del 06/03/1991 (Rv. 471163 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Surrogatoria | In genere - Fallimento del debitore - Perdita della legittimazione del creditore.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Surrogatoria
Anche nel caso in cui, facendo valere un diritto del proprio debitore inattivo nei confronti di un terzo, richieda la condanna di questo direttamente in proprio favore, il creditore non fa valere un proprio diritto bensì agisce in via surrogatoria, con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento del debitore fa venir meno la legittimazione straordinaria del detto creditore alla relativa azione, non potendo egli sostituirsi al curatore, adducendo l'inerzia di quest'ultimo, nel far valere verso terzi, in via surrogatoria, diritti ed azioni spettanti al fallito. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenga dopo la sentenza di primo grado, l'appello proposto dal creditore surrogante è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)