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Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016 (Rv. 640675 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Ente a struttura articolata - Atti interruttivi diretti ad organo privo di rappresentanza esterna o incompetente - Rilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640675-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un ente a struttura articolata hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest'ultimo provveda ad inoltrare l'atto all'organo competente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito dell'appaltatore di atti notificati non già direttamente al Presidente della Regione Calabria, ma all'assessorato dei lavori pubblici della medesima Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)