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Sez. L, Sentenza n. 10404 del 20/10/1998 (Rv. 519902 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Ente a struttura articolata - Organo privo di rappresentanza esterna ma investito della cura degli interessi coinvolti - Riconoscimento proveniente dallo stesso - Rilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza di circolari della direzione del personale delle Ferrovie dello Stato sulle richieste di differenze retributive per lavoro straordinario.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519902-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento del diritto, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata, ha efficacia interruttiva della prescrizione anche se proviene da organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente. Infatti va considerato che ai fini in questione rilevano non solo le dichiarazioni esplicite ma anche i fatti che implichino comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto dell'altra parte, e va altresì tenuto presente il principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo. (Fattispecie relativa all'incidenza di circolari emanate dalla direzione generale del personale delle Ferrovie dello Stato, o da uffici del personale compartimentali a nome della stessa, a seguito delle numerose richieste avanzate dai dipendenti di differenze retributive per il lavoro straordinario: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità dell'interruzione della prescrizione, per violazione di legge quanto al ritenuto difetto di legittimazione dell'organo, e per difetto di motivazione quanto al parziale esame di dette circolari e alla inadeguata considerazione delle rassicurazioni in esse contenute circa la non necessità della costituzione in mora, in attesa di provvedimenti, ritenuti non di competenza aziendale, volti a dare attuazione al disposto dell'art. 17 legge n. 42 del 1979).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)