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Sez. 6, Sentenza n. 57224 del 09/11/2017 Ud. (dep. 21/12/2017) Rv. 271725 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Specificità dei motivi - Tecnica espositiva - Argomentazioni caotiche e confuse - Inammissibilità - Criterio di valutazione - Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271725-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata dall'utilizzo di formati diversi e dalla sovrapposizione di documenti e testi inconferenti rispetto al giudizio (nel caso di specie tratti dalle sacre scritture ed opere letterarie), dall'argomentare retorico e fondato su una pluralità di questioni eccentriche e tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica. (In motivazione, la Corte ha precisato che al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art.606, cod.proc.pen., il "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)