Sez. 5, Sentenza n. 45647 del 05/10/2010 Cc. (dep. 29/12/2010) Rv. 249275 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Falsità in testamento olografo - Soggetto danneggiato dal reato - Legittimazione ad opporsi alla richiesta di archiviazione - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
Non ha legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di falsità in testamento olografo, attribuito ad ignoti, la persona che lamenti di aver subito un danno dal reato, in quanto solo quando si tratta di reati non perseguibili d'ufficio il riconoscimento della legittimazione a proporre querela comporta l'equiparazione del danneggiato alla persona offesa anche ai fini processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 493 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Cod. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)