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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1550 del 24/01/2011 (Rv. 616322 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Mandato rilasciato da più parti allo stesso difensore - Conflitto d'interessi - Potenzialità - Sufficienza - Ipotesi diversa dal "simulataneus processus" - Accertamento del conflitto - Allegazione dei fatti - Onere della parte - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616322-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

In tema di validità del mandato difensivo conferito al medesimo professionista da più parti, benché il conflitto d'interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come astratta eventualità bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. Pertanto, ove non ricorra l'ipotesi del "simultaneus processus", nella quale l'esistenza di siffatta contrapposizione è immediatamente percepibile dal giudice, la denuncia del conflitto non può prescindere dall'allegazione delle deduzioni svolte nei due giudizi, allegazione il cui onere grava interamente sulla parte che l'ha eccepita. (Fattispecie relativa a mandato conferito alllo stesso difensore con riferimento a due distinte cause relative al medesimo sinistro stradale e introdotte rispettivamente dal conducente, padre, e dal proprietario dell'auto, figlio del predetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)