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Sez. 5, Sentenza n. 39950 del 16/06/2004 Cc. (dep. 13/10/2004) Rv. 229896 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Elementi da allegare alla domanda cautelare - Atti da trasmettere al tribunale - Trasmissione di tutti gli atti di indagine - Esclusione - Potere discrezionale del P.M. - Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229896-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento

In materia di procedimento applicativo delle misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto resta ferma la sua discrezionalità nella selezione di tale materiale, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)