Sez. 5, Sentenza n. 39950 del 16/06/2004 Cc. (dep. 13/10/2004) Rv. 229896 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Elementi da allegare alla domanda cautelare - Atti da trasmettere al tribunale - Trasmissione di tutti gli atti di indagine - Esclusione - Potere discrezionale del P.M. - Limiti.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento
In materia di procedimento applicativo delle misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità , in quanto resta ferma la sua discrezionalità nella selezione di tale materiale, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)