Sez. 5, Sentenza n. 3735 del 23/09/2004 Cc. (dep. 03/02/2005) Rv. 231392 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - richiesta di riesame | Atti da trasmettere al Tribunale - Memorie difensive - Obbligo di trasmissione - Esclusione - Ragioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - richiesta di riesame
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, non sussiste l'obbligo del P.M di trasmettere, ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova - sopravvenuti ed acquisiti nel corso delle indagini preliminari - favorevoli alla posizione dell'indagato anche la memoria difensiva, la quale è un documento proveniente dal difensore che, pur costituendo un'importante strumento difensivo, non è una prova a favore dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)