Sez. 3, Sentenza n. 4695 del 28/03/1984 Ud. (dep. 19/05/1984) Rv. 164310 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZE - DI PROSCIOGLIMENTO - IN GENERE - RICORSO DELLA SOLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - POTERI DEL GIUDICE CIVILE AL RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZE - DI PROSCIOGLIMENTO - IN GENERE - RICORSO DELLA SOLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - POTERI DEL GIUDICE CIVILE AL RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*
La parte civile può ricorrere in Cassazione contro la sentenza che abbia prosciolto l'imputato per chiedere un diverso accertamento e una diversa valutazione che consenta il pieno Esercizio dell'Azione riparatoria avanti il giudice civile. Ne consegue che, in Sede di rinvio dalla Cassazione, il magistrato civile può qualificare reato un fatto, che tale non sia qualificato nella sentenza impugnata, o attribuire ad un soggetto la commissione di un illecito già escluso in Sede penale, sempre che tale accertamento abbia rilievo sul contenuto della Azione civile. (Conf mass n 155072 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)