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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33093 del 09/11/2022 (Rv. 666429 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE IVA | Emissione di fattura erronea - Sanzione ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Successiva rettifica dell'imponibile e pagamento dell'imposta - Rilevanza ai fini della sanzione - Esclusione - Ragioni - Ravvedimento operoso - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666429-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE IVA

In tema di IVA, l'emissione di fatture erronee, costituendo una violazione sostanziale, comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, anche in caso di successiva rettifica mediante emissione di nuove fatture con indicazione dell'esatto imponibile IVA e pagamento dell'imposta dovuta, poiché l'esclusione dall'area della sanzionabilità è riconducibile alle sole violazioni formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo; né è applicabile il cd. ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non fa venir meno la sanzione, ma ne riduce l'importo, se pagato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)