Sez. 5 - , Ordinanza n. 25318 del 28/08/2023 (Rv. 668632 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Regime del “plafond” – Ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 – Applicabilità – Condizioni – Pagamento delle sanzioni – Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di IVA all'importazione, in caso di indebito utilizzo del "plafond", è ammissibile il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997, purché siano corrisposte anche le sanzioni, trattandosi di violazione non meramente formale in quanto incidente sul versamento del tributo, e gli interessi, trattandosi di imposta da assolvere in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo.
DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)