Sez. L, Sentenza n. 232 del 20/01/1975 (Rv. 373425 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - MALATTIA PER COLPA DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA - ABROGAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - MALATTIA PER COLPA DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA - ABROGAZIONE.*
La norma di cui all'art 19 del CCNL 3 gennaio 1939, che escludeva la copertura assicurativa indennitaria per le malattie originate da colpa del prestatore d'opera, e stata abrogata dalla nuova disciplina dell'indennita di malattia introdotta dagli artt 2110 cod civ e 6, n 8, della legge 11 gennaio 1943 n 138. Pertanto, in base a queste Disposizioni, gli assicurati subordinati hanno diritto di percepire la suddetta indennita pure per le malattie derivanti da incidenti ascrivibili a loro colpa, anche se grave. (V 1140/74, mass n 369138).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 19, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)