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Sez. L, Sentenza n. 4218 del 17/07/1979 (Rv. 400737 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - EROGAZIONE DELL'INDENNITA DI MALATTIA - INDEROGABILITA - CONTRATTI COLLETTIVI O REGOLAMENTI INTERNI DELL'ISTITUTO CONTRARI - INEFFICACIA - CONSEGUENZE - MALATTIA DERIVANTE DA INCIDENTE ASCRIVIBILE A COLPA DELL'ASSICURATO - DIRITTO ALL'INDENNITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400737-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - EROGAZIONE DELL'INDENNITA DI MALATTIA - INDEROGABILITA - CONTRATTI COLLETTIVI O REGOLAMENTI INTERNI DELL'ISTITUTO CONTRARI - INEFFICACIA - CONSEGUENZE - MALATTIA DERIVANTE DA INCIDENTE ASCRIVIBILE A COLPA DELL'ASSICURATO - DIRITTO ALL'INDENNITA - SUSSISTENZA.*

L'erogazione dell'indennita di malattia da parte dell'INAM, ai sensi dell'art 6 della legge 11 gennaio 1943 n 138, in quanto inderogabilmente rivolta a coprire il lavoratore, affetto da malattia, dal pregiudizio derivante dall'impossibilita di prestare la sua normale attivita, puo trovare eccezioni o limitazioni solo in forza di norme di legge, o di Atti ad essa equiparati, e non anche, pertanto, in base a Disposizioni di contratti collettivi, ovvero di regolamenti interni dell'istituto. Sono, pertanto, inoperanti sia l'art 19 del contratto collettivo del 1939, sia l'art 3 del regolamento di esso istituto, e, in base alla nuova disposizione dell'indennita di malattia posta dagli artt 2110 cod civ e 6 n 8 della legge n 138 del 1943, l'assicurato ha diritto a percepire detta indennita anche per malattie derivanti da incidente ascrivibile a sua colpa, pur se grave. (V 515/78, mass n 389820; (V 145/78, mass n 389444; (V 232/75, mass n 373425; (V 67/75, Corte cost; (V 1140/74, mass n 369138).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)