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Sez. 5, Sentenza n. 9150 del 21/04/2011 (Rv. 617595 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono delle pene pecuniarie ex art. 29 d.l. n. 429 del 1982 - Presupposti - Pagamento dell'imposta principale - Necessità.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617595-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il condono fiscale, relativo alle pene pecuniarie, previsto dall'art. 29 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), non può essere chiesto dal contribuente se non abbia pagato l'imposta principale, nella misura contemplata dagli art. 25 e segg. del medesimo d.l. per le imposte indirette e dagli artt. 14 e segg. per le imposte dirette, presupponendo la liberazione da sanzioni ed interessi moratori necessariamente l'estinzione del debito di imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 29, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)