Sez. 1 - , Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023 (Rv. 667756 - 01)
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) | Contributi dell’Unione europea conseguenti a Politica agricola comune (PAC) - Rapporti col credito dell’agricoltore - Compensazione c.d. impropria o atecnica - Ammissibilità - Condizioni - Unitarietà del rapporto.
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG)
In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea.
Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Decreto Legge 10/02/2009 num. 33 art. 1, Regolam. Commissione CEE 30/03/2004 num. 595 art. 17, Regolam. Commissione CEE 21/06/2006 num. 885 art. 5 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)