Sez. 1 - , Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022 (Rv. 664871 - 01)
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) | Contributi unionali per la Pac - Credito dell’agricoltore - Debito per prelievo supplementare delle quote latte - Compensazione
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impropria o atecnica - Ammissibilità – Condizioni – Certezza del controcredito – Accertamento in fatto – Conseguenze - Fattispecie.
113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la compensazione eccepita dalla società ingiunta per il pagamento dei contributi di cui in massima, avendo ritenuto privo del carattere della certezza il debito per prelievo supplementare delle quote latte poiché in contestazione avanti al giudice amministrativo, ritenendo tale valutazione incensurabile in sede di legittimità).
Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8, Legge 09/04/2009 num. 33 art. 1, Regolam. Commissione CEE 30/03/2004 num. 595 art. 17, Regolam. Commissione CEE 21/06/2006 num. 885 art. 5 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)