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Sez. 2, Sentenza n. 12507 del 17/12/1993 (Rv. 484771 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà | Vendita di immobili destinati ad abitazione - Conseguimento del certificato di abitabilità - Obbligo assunto dal venditore - Incoercibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484771-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà

In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, l'obbligo del venditore di fare ottenere al compratore il certificato di abitabilità, avendo ad oggetto il fatto del terzo (autorità comunale) ed inquadrandosi quindi nella previsione dell'art. 1381 cod. civ. è un obbligo incoercibile, sicché il venditore, in caso di inadempimento, può bensì essere tenuto ad indennizzare il compratore, ma non può essere condannato all'adempimento dell'impegno assunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2931, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)