Sez. 2, Sentenza n. 953 del 26/01/1995 (Rv. 490003 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO | Negoziazione dei beni immobili con destinazione residenziale - Documenti relativi alla proprietà o all'uso della cosa negoziale - Certificato di abitabilità - Inclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO
Nella negoziazione di beni immobili con destinazione residenziale, fra i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa negoziata che il promittente o l'alienante deve mettere a disposizione del promissario o dell'acquirente, a norma dell'art. 1477, comma 3, cod. civ., è compreso il certificato di abitabilità, in quanto, di massima, il possesso di tale documento è indispensabile ai fini della piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto. L'introduzione nel sistema legislativo della licenza di abitabilità per gli edifici a destinazione residenziale non risale al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (artt. 220 e 221), ma, almeno, alla legge 22 dicembre 1888 n. 5849, la quale, nell'art. 39, in seguito trasfuso nell'art. 69 del R.D. 1 agosto 1907 n. 636, prescrisse che "le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco" e predeterminò le condizioni per il rilascio di tale provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Legge 22/12/1888 num. 5849 art. 39, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 220, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 01/08/1907 num. 636 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)