Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 26/10/1989 Cc. (dep. 17/11/1989) Rv. 182545 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - EMESSA "DE PLANO" IN SEDE ESECUTIVA - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - CONVERSIONE DEL RICORSO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - EMESSA "DE PLANO" IN SEDE ESECUTIVA - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - CONVERSIONE DEL RICORSO - AMMISSIBILITÀ.*
Il ricorso per Cassazione previsto dall'art. 631 cod. proc. pen. è dato avverso la pronuncia emessa dal giudice dell'esecuzione che abbia trattato l'incidente con le forme previste dal precedente art. 630, e cioè con la fissazione di udienza e l'avviso al P.m. e alle parti; non è invece previsto per il provvedimento adottato "de plano" ed avente perciò natura sostanzialmente amministrativa (nella specie in ordine alla sorte di beni sequestrati nel corso di procedimento concluso con sentenza irrevocabile) nei confronti del quale è esperibile incidente di esecuzione. (in motivazione, la suprema Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione, quantunque inammissibile, può essere qualificato come incidente di esecuzione e convertirsi in esso, qualora ne possegga i requisiti sostanziali). (V mass n 161269, e ivi cit.; (V mass n 134612; (Conf mass n 102486; (Conf mass n 102068; (Conf mass n 101145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)