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Sez. L, Sentenza n. 26828 del 29/11/2013 (Rv. 629410 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | "Aliunde perceptum" - Nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629410-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum", come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)