Sez. L, Sentenza n. 20500 del 25/07/2008 (Rv. 604553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | "Aliunde perceptum" da parte del lavoratore - Allegazione da parte del datore di lavoro - Nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Condizioni - Tempestività dell'allegazione rispetto alla cognizione dei fatti - Prova del momento di acquisizione della notizia - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, dall'ammontare del risarcimento vanno detratti gli importi che il lavoratore abbia percepito per aver svolto, nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto, un'attività remunerata (cosiddetto "aliunde perceptum"); la relativa allegazione è ammissibile anche nel giudizio di rinvio purchè avvenga nel primo atto difensivo utile dalla conoscenza dei fatti, dovendo il datore di lavoro fornire la prova del momento di acquisizione della notizia (nella specie, la S.C., in sede di nuovo ricorso per cassazione a seguito di giudizio di rinvio, nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la domanda, diretta a far valere l'"aliunde perceptum" da parte del lavoratore, era stata formulata per la prima volta in sede di rinvio, senza che, tuttavia, il datore di lavoro avesse fornito alcuna indicazione sul momento in cui aveva avuto appreso l'asserita circostanza).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)