Sez. L, Sentenza n. 5746 del 22/05/1991 (Rv. 472297 - 01)
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Sequestro e misure cautelari | Provvedimento di diniego della misura d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - Condanna del soccombente al rimborso delle spese - Ammissibilità.
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Sequestro e misure cautelari
La disposizione dell'art. 91 cod. proc. civ., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese, trova applicazione rispetto ad ogni provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere le contrapposte posizioni elimini il procedimento, sia esso a cognizione piena ovvero sommaria e cautelare, compreso, quindi, il provvedimento di diniego della misura di urgenza richiesta ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., il quale è conclusivo del procedimento di urgenza e processualmente autonomo dal successivo accertamento del diritto vantato dal ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)