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Sez. 1, Sentenza n. 2793 del 10/03/1995 (Rv. 491058 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Provvedimento d'urgenza "ante causam" - Istanza rigetto - Pronuncia sulle spese - Necessità - Omissione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491058-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE

L'art. 91 cod. proc. civ., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente alle spese, è applicabile in relazione ad ogni provvedimento, ancorché adottato sotto forma di ordinanza o di decreto, che per il suo contenuto sia idoneo a risolvere contrapposte posizioni di diritto e presenti il carattere della definitività rispetto alla chiusura del procedimento in cui è reso, a prescindere dal fatto che il provvedimento stesso sia destinato a passare in giudicato. Detta norma, pertanto, opera anche nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove l'istanza di provvedimento d'urgenza "ante causam" venga respinta, tale provvedimento, che chiude definitivamente il detto procedimento, deve contenere la pronuncia sulle spese e che contro la mancanza di tale pronuncia può proporsi ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)