Sez. L, Sentenza n. 5248 del 02/12/1977 (Rv. 388895 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - DISCIPLINA EX ART 12 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER COLPA DELL'AGENTE - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI - DIRITTO DEL PREPONENTE - CONSEGUENZE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ENASARCO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELL'AGENTE - INSUSSISTENZA - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'AGENTE CON IL SUO CONSENSO E CORRESPONSIONE DEGLI STESSI A LUI - DIRITTO AL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - DISCIPLINA EX ART 12 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER COLPA DELL'AGENTE - RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI - DIRITTO DEL PREPONENTE - CONSEGUENZE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ENASARCO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DELL'AGENTE - INSUSSISTENZA - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'AGENTE CON IL SUO CONSENSO E CORRESPONSIONE DEGLI STESSI A LUI - DIRITTO AL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Il trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti di commercio doveva essere alimentato, a norma dell'art 12 dello accordo economico collettivo 30 giugno 1938, dal contributo del 3 per cento da trattenere sulle provvigioni dell'agente o rappresentante e da eguale contributo a carico del preponente. Nel caso di risoluzione del rapporto per fatto e colpa dell'agente, il preponente aveva diritto al rimborso delle somme versate: pertanto, qualora si fosse verificata la predetta risoluzione, egli non sarebbe stato tenuto a risarcire il danno per i contributi non versati all'ENASARCO, in quanto avrebbe avuto comunque il diritto di ripeterli. Del pari, il preponente, che abbia omesso il versamento dei contributi a carico dell'agente o del rappresentante, col suo consenso ed a lui avendoli direttamente corrisposti, non e tenuto al risarcimento del danno, giacche la mancata liquidazione delle somme maturate a favore dell'agente o rappresentante deriva dal suo volontario comportamento. (V 1340/75, mass n 374867).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 num. 12, DM 02/05/1953 art. 15, DM 02/05/1953 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)