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Sez. L, Sentenza n. 1340 del 10/04/1975 (Rv. 374867 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - OMESSA ISCRIZIONE ALL'ENASARCO - MINORI CONTRIBUZIONI ALL'ENASARCO - FATTI IMPUTABILI AL PREPONENTE - INDENNITA DI FINE RAPPORTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREPONENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374867-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - OMESSA ISCRIZIONE ALL'ENASARCO - MINORI CONTRIBUZIONI ALL'ENASARCO - FATTI IMPUTABILI AL PREPONENTE - INDENNITA DI FINE RAPPORTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREPONENTE - SUSSISTENZA.*

Qualora il preponente non iscriva l'agente presso l'ENASARCO o versi importi in conto liquidazione in misura minore del dovuto sul 'conto individualè che l'agente viene ad avere presso detto ente, l'agente, il quale non possa far valere nei confronti dell'ENASARCO, in tutto o in parte, il proprio credito per indennita di fine rapporto, ben puo pretenderlo direttamente da esso preponente, obbligato a pagamento a norma dell'art 1751 cod civ e responsabile della trasgressione agli accordi economici sul modo di accantonare la dovuta indennita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)